“La giustizia è la stella centrale che governa la società, il polo intorno al quale ruota il mondo politico, il principio e la regola di tutte le transazioni. Nulla avviene fra gli uomini che non sia in nome del diritto, nulla senza invocare la giustizia” Pierre-Joseph Proudhon

BLOCCO LICENZIAMENTI

La Legge numero 178 del 30 dicembre 2020, Legge di bilancio 2021, all’articolo 1, commi 309-311, ha prorogato al 31 marzo 2021 il blocco dei licenziamenti, già disposto dal “Dereto Cura Italia” D.L.18/2020, “Decreto Agosto” D.L. 104/2020, “Decreto Ristori“ D.L.137/2020.
La norma prevede che:
- è precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo;
sono sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate in data successiva al 23 febbraio 2020;
- è preclusa la possibilità per le aziende di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo sia in caso di licenziamento individuale che plurimo;
- è preclusa la possibilità di avviare procedure di conciliazione obbligatoria per i lavoratori ante “Jobs Act”.
L’azienda che procede ugualmente alla risoluzione del rapporto incorre nella nullità del licenziamento con reintegra del lavoratore.
La stessa legge di Bilancio prevede una serie di ipotesi in cui non opera il blocco dei licenziamenti.
Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sono ammessi i licenziamenti per:
- Cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
- Fallimento, nel caso in cui non sia disposto l’esercizio provvisorio d’impresa ovvero ne venga decretata la cessazione;
- Messa in liquidazione della società senza continuazione (sia pure parziale) dell’attività, senza che si possa configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
- Accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai lavoratori interessati è riconosciuta, in presenza degli altri requisiti, l’indennità di disoccupazione NASPI.
Inoltre, nell’ambito delle procedure di licenziamento collettivo in caso di cambio appalto, sono fatti salvi i casi in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore.

Non si avrà blocco dei licenziamenti in tutte le ipotesi di recesso che non si qualificano come “giustificato motivo oggettivo”, in cui la decisione aziendale è motivata da fattori estranei all’attività produttiva ed alle condizioni di mercato. Tra queste ipotesi rientrano:
- Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo;
-Licenziamenti per giusta causa;
- Recesso per superamento del periodo di comporto;
- Recesso per raggiungimento dell’età pensionabile;
- Licenziamento del dirigente;
- Interruzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo;
- Licenziamento in periodo di prova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista le legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'’emergenzaepidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art 3, comma 6-bis e dell’art.4;
Visto io decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in partcolare gli articoli 1 e 2 comma 1;...... (continua) https://www.gazzettaufficiale.it

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